Nella Nota 20.06.2024 n. 0036921, il Mimit evidenzia in primo luogo come il quadro normativo non escluda a priori la possibilità che l’organo di governo delle cooperative sia composto da soli soci volontari; nei casi in cui il legislatore abbia voluto disciplinare la questione, come nel caso dei soci sovventori, lo ha fatto espressamente attraverso una specifica previsione normativa.
Il Ministero prende inoltre atto di come, in alcune situazioni particolari, nella pratica cooperativa solo i soci volontari possiedano i requisiti e le capacità per assumere efficacemente il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione della società, giungendo alla perentoria conclusione, pur richiamando l’attenzione dei revisori sulle concrete modalità di svolgimento dell’attività da parte dell’organo amministrativo, che “in assenza di espressa contraria previsione, è da ritenersi regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale composto integralmente da soci volontari.”
Accogliendo certamente con favore la nuova presa di posizione ministeriale, la mente corre a tutte quelle situazioni nelle quali, successivamente al parere dell’aprile 2023 e in virtù di quanto deciso all’epoca, nella fase di revisione ex D.Lgs. 220/2002 era stato richiesto alle cooperative sociali, non senza qualche forzatura, di variare la composizione dell’organo amministrativo, in quel momento composto in prevalenza o in modo esclusivo da soci volontari.